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Nuovi CAM edilizia, un nuovo quadro normativo per la sostenibilità
26 Gennaio 2026

Il ruolo di GBC Italia nella definizione di alcuni criteri per una lettura trasversale della sostenibilità

di Carlotta Rocci

 

Cambiamento climatico, pressione sulle risorse, sostenibilità sono concetti noti a chi progetta, dirige lavori e gestisce appalti. Sono variabili concrete che incidono su prestazioni, materiali, cantieri, manutenzione e fine vita. Perché questa complessità si traduca in azioni verificabili e comparabili serve un quadro normativo chiaro. I nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia, adottati dal MASE con decreto del 24 novembre e pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre scorso, vanno in questa direzione. Sono una norma cogente e uno strumento operativo per progettisti e stazioni appaltanti, con regole, allegati tecnici e mezzi di verifica.

Uno dei primi momenti pubblici per presentare i nuovi CAM alla filiera è stato il convegno organizzato da GBC Italia, “Città che cambiano il clima”, che si è tenuto al Cinema Barberini di Roma il 10 dicembre. Il compito di analizzare il documento, in quell’occasione, è stato affidato a Sergio Saporetti, funzionario tecnico della Direzione Sostenibilità dei Prodotti e dei Consumi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il nuovo impianto, osserva, «alza ulteriormente l’asticella della sostenibilità dei criteri, andando oltre la norma vigente. È un documento autoconsistente che non ha bisogno di altre linee guida per essere applicato, un set di criteri obbligatori che vanno contestualizzati in ogni progetto preso in esame». Un punto di partenza minimo sotto il quale non è possibile progettare.

 

Una richiesta di competenze

Il nuovo documento, che entrerà in vigore a inizio febbraio, conferma la struttura del decreto precedente e il suo approccio modulare, pensato per un settore in cui non esiste una soluzione unica replicabile. Il documento distingue, come in passato, tra i criteri che riguardano scelte progettuali e quelli che si riferiscono alle fasi costruttive. I primi sono la parte più corposa del decreto perché la gestione dell’impatto ambientale di un edificio si definisce in fase progettuale. «Il progettista deve adattare i criteri obbligatori al progetto su cui sta lavorando, attraverso una modularità che prevede criteri per il contesto territoriale urbano, per l’edificio e per i prodotti da costruzione», spiega Saporetti. L’obiettivo è spingere innovazione e competenze lungo la filiera. Le imprese sono chiamate a evolvere tecnologie e processi, mentre cresce l’attenzione al livello di preparazione delle maestranze e dei progettisti. «Su questo aspetto in particolare», spiega, «ci sono criteri applicativi precisi nell’allegato tecnico dei CAM». Tra i criteri premianti, per verificare la competenza dei progettisti, infatti, resta solido il principio della competenza certificata da enti terzi, un metodo che garantisce massima trasparenza delle competenze, rendendole confrontabili secondo metriche oggettive. Il nuovo decreto, però, aggiunge a questo criterio un secondo metodo di valutazione, basato sul curriculum del professionista, un elemento che sarà compito delle stazioni appaltanti verificare.

Il documento ribadisce il ruolo delle stazioni appaltanti, chiamate a definire la domanda pubblica, a inserire specifiche tecniche e clausole contrattuali nei documenti di gara e a impostare un sistema di controllo coerente. È un obbligo introdotto nel 2016 e ancora applicato con discontinuità, spesso scaricando sul progettista una parte eccessiva dell’onere. Il documento è stato stilato con maggiore chiarezza rispetto al passato, indicando per ogni criterio i contesti di applicazione e gli strumenti di verifica a disposizione delle stazioni appaltanti. Un’evoluzione formale e lessicale che diventa uno strumento pratico per la sua corretta e capillare applicazione. «È fondamentale che le stazioni appaltanti entrino nel merito dei contenuti dei CAM», spiega Saporetti, sottolineando come sia necessario che anche le stazioni appaltanti attivino percorsi di formazione interna per imparare a integrare sempre meglio i temi ambientali nel processo pubblico.

 

Gli strumenti di verifica

Il tema della verifica è centrale. Il nuovo testo indica per ogni criterio gli strumenti con cui dimostrarne il rispetto e spinge verso un controllo più standardizzato. Anche per questo, tra gli strumenti richiamati, compaiono gli schemi di certificazione della sostenibilità degli edifici, modelli utili perché strutturati secondo benchmark chiari e già evoluti rispetto al decreto stesso. L’obiettivo è rendere più efficace l’applicazione dei CAM, ma anche il controllo su quest’ultima. In quest’ottica è molto importante la relazione che viene richiesta dal decreto, sia in fase di progetto che di realizzazione dell’opera, poiché obbliga tutti i soggetti coinvolti a rendicontare in modo organico l’applicazione dei criteri, rendendo più semplice la verifica. «Stiamo lavorando per standardizzare la rendicontazione del rispetto dei CAM», conclude Saporetti. «Sarà un altro passo avanti sulla corretta applicazione di una norma che oggi ha già raggiunto una maturità eccezionale».

Anche in fase di realizzazione dell’opera, a livello di cantiere, il decreto inserisce l’obbligatorietà di relazionare l’applicazione di tutti i criteri da parte dell’impresa.

 

Le principali novità tecniche

Entrando nel merito dei criteri, le novità più significative riguardano il tema della metodologia LCA e LCC, a cui è dedicato un intero capitolo del decreto che definisce una più chiara applicazione dei criteri. Il BIM, già presente nel dibattito dei CAM, viene ricondotto ai casi di obbligatorietà previsti dal Codice dei contratti: l’obiettivo è fare in modo che il modello digitale, nei casi in cui è previsto, contenga anche tutte le informazioni ambientali dell’edificio.

La revisione rafforza poi contenuti tecnici che guardano alle prestazioni reali e al benessere. Dal punto di vista della resilienza, il tema della mitigazione e del contrasto del cambiamento climatico è centrale, così come quello della tutela della biodiversità e della risorsa idrica. Quest’ultima, in particolare, ha visto una razionalizzazione completa e ordinata dell’argomento, strutturato a tutti i livelli di scala: quello territoriale, dell’edificio e dei componenti. In linea con i principi di salubrità e benessere, il decreto dedica particolare attenzione al comfort sotto tutti i punti di vista, dal comfort in fase estiva al ruolo dell’illuminazione naturale e del comfort acustico. I nuovi CAM alzano l’asticella sulle richieste di circolarità dei prodotti. Nella sfera dell’edificio si nota una maggiore attenzione alla manutenzione e alla durabilità dell’opera.

 

Il ruolo di GBC Italia

«È interessante come il nuovo decreto si presti a una lettura trasversale dei criteri, approcciando ogni volta i tre livelli in cui è articolato: quello territoriale, dell’edificio e dei componenti», riflette il direttore di GBC Italia, Marco Caffi. Sul percorso che ha portato alla stesura del nuovo documento è stato importante il lavoro di confronto con la filiera. GBC Italia ha avuto un ruolo determinante nei tavoli tecnici che hanno accompagnato la definizione della revisione. «È significativo il tentativo di questo decreto di portare a una standardizzazione dei processi», prosegue Caffi. «In particolare, uno degli elementi di innovazione del decreto è il riferimento agli indicatori Level(s), un set di metriche europee pensate per misurare e rendicontare la sostenibilità degli edifici lungo tutto il loro ciclo di vita, dalla progettazione al fine vita. È uno strumento che GBC Italia ha promosso con convinzione ai tavoli tecnici».